PRODOTTI, SOTTOPRODOTTI E RIFIUTI CONTENENTI PIOMBO, RIENTRERANNO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ADR

PRODOTTI, SOTTOPRODOTTI E RIFIUTI CONTENENTI PIOMBO, RIENTRERANNO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ADR 

Vi informiamo che a seguito dell’entrata in vigore, dal 01.09.2025, del nuovo Regolamento delegato (U.E) 2024/197, di modifica del regolamento (CE) n.1272/2008 sulla classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze (CLP), le materie contenenti piombo entro certi quantitativi verranno classificate come sostanze pericolose per cui il trasporto su strada verrà assoggettato alla normativa ADR. Il nuovo aggiornamento in particolare modificherà la classificazione del PIOMBO, sia in polvere che in massa.

Il Piombo massivo o in polvere sarà riclassificato come segue:

• polvere di piombo [diametro delle particelle < 1 mm]: riclassificato come H400 (Molto tossico

per gli organismi acquatici) e H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga

durata) con fattore M rispettivamente pari a 10 e 100

• piombo massivo [diametro delle particelle ≥ 1 mm]: riclassificato come H410 (Molto tossico

per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con fattore M = 10

La nuova classificazione comporterà quindi importanti effetti sulle imprese che operano con diverse tipologie di prodotti, sottoprodotti e rifiuti contenenti Piombo, come ad esempio ottone, acciai e leghe di alluminio o rame al piombo.

 

Quando una merce rientra nell’ADR?

L’Accordo ADR definisce regole precise per il trasporto di merci pericolose su strada, a tutela della

sicurezza pubblica e ambientale. Con l’introduzione della nuova classificazione CLP, molti materiali che finora non erano considerati pericolosi verranno riclassificati. È il caso, delle leghe di ottone, ampiamente utilizzate nei processi di rifusione, tornitura e stampaggio a caldo considerate ai fini ADR sostanze e/o miscele.

Queste leghe, spesso contenenti percentuali di piombo superiori allo 0,25%, dovranno essere trattate come merci pericolose e quindi trasportate secondo le norme ADR, salvo non rientrare nella categoria degli “articoli” esclusi dall’ambito applicativo del regolamento.

In conseguenza di quanto sopra a fini ADR, ad esempio, la tornitura di ottone con Pb in massa superiore allo 0.25% verrà classificata come “UN 3077, rifiuto materia pericolosa per l’ambiente, solida, N.A.S”;

La distinzione tra sostanza e articolo è importante: mentre la prima è regolata dal CLP, il secondo

no.

Gli articoli” sono infatti oggetti che hanno una forma, superficie o design specifico e che durante

l’uso non rilasciano sostanze chimiche in modo significativo”. Ne sono esempio componenti

meccanici finiti, viti o bulloni, ma non materiali sfusi o grezzi come le polveri o i trucioli di

lavorazione, considerati miscele. Gli articoli, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione di

tale norma.

Implicazioni pratiche per le aziende

A partire dal 01.09.2025, le aziende che movimentano materiali (miscele o sostanze) contenenti

piombo dovranno adeguarsi (es. Trasportatore e Speditore/Produttore del rifiuto). Questo

comporterà una serie di attività preliminari e gestionali, come da elenco seguente non esaustivo:

• Identificazione corretta delle miscele soggette a classificazione come merci pericolose;

• Formazione del personale;

• Utilizzare mezzi di trasporto conformi ADR;

• Possesso da parte dei conducenti del Certificato di formazione professionale (C.F.P – patentino

A.D.R);

• Verificare se sussiste l’obbligo di Nominare un Consulente ADR (DGSA), come previsto dal

D.Lgs. 35/2010, art. 11. Secondo il nuovo DM Trasporti 07/08/2023.


Tali obblighi riguardano tutte le aziende coinvolte nel trasporto di merci pericolose, salvo alcune

importanti esenzioni d