RENTRI: dal 16 settembre 2026 il FIR digitale (xFIR) diventa obbligatorio
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RENTRI: dal 16 settembre 2026
il FIR digitale (xFIR) diventa obbligatorio
Spett.le Cliente,
dal 16 settembre 2026 il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato necessariamente dal FIR digitale (xFIR), e non più dal FIR cartaceo, nei seguenti casi:
QUANDO È OBBLIGATORIO IL FIR DIGITALE (XFIR)
• trasporto di rifiuti speciali pericolosi, indipendentemente dalla tipologia e dal numero di dipendenti del produttore dei rifiuti;
• trasporto di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali, se il produttore ha più di 10 dipendenti.
Per gli approfondimenti sul funzionamento del formulario digitale si rimanda alle precedenti circolari e ai corsi organizzati da AT CONSULENZE Srl, disponibili sul nostro sito internet.
PRINCIPALI FASI OPERATIVE
1. Generazione del FIR digitale
Prima di effettuare un trasporto di rifiuti, il produttore (oppure il trasportatore su richiesta del produttore) genererà e compilerà con i dati previsti il FIR digitale. L’xFIR potrà essere generato, compilato e vidimato, in alternativa, direttamente dal portale RENTRI, da un software gestionale di interoperabilità oppure dall’App “RENTRI FIR DIGITALE”.
2. Firma del FIR digitale
Prima che il trasportatore inizi il trasporto, una volta preso in carico il rifiuto presso il produttore, sia il produttore sia il trasportatore dovranno firmare digitalmente l’xFIR, con le seguenti modalità:
•direttamente da RENTRI, dopo aver scaricato dalla sezione “Interoperabilità” il certificato di firma remota;
• attraverso l’App FIR DIGITALE RENTRI (opzione consigliata), quindi con smartphone o tablet, dopo aver provveduto ad associare il dispositivo (o più dispositivi) a RENTRI. La firma digitale viene effettuata apponendo un PIN a 6 cifre rilasciato da RENTRI a seguito dell’associazione del dispositivo.
COMPLETAMENTO, TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE
3. Restituzione/scarico della copia completa del FIR digitale con il peso verificato a destino
Il destinatario sottoscrive il FIR digitale al momento della presa in carico e restituisce tramite RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico, la copia completa dell’xFIR contenente gli esiti della ricezione e il peso verificato a destino.
Il produttore del rifiuto e il trasportatore possono così scaricare, tramite i sistemi in dotazione, la copia del formulario con il peso a destino, sia in formato PDF (per completare l’annotazione nel registro cronologico dei rifiuti) sia in formato xFIR (per trasmetterlo al RENTRI nel caso si tratti di un rifiuto pericoloso oppure per metterlo in conservazione).
IMPORTANTE – CASI IN CUI IL FIR RESTA CARTACEO
Per i rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle artigianali e industriali, ad esempio rifiuti da
attività di costruzione e demolizione, rifiuti da attività commerciali, attività di servizio, il FIR continuerà ad essere
cartaceo indipendentemente dal numero di dipendenti del produttore dei rifiuti.
4. Trasmissione a RENTRI del FIR digitale
Tutti i soggetti della filiera (produttore, trasportatore e destinatario, con la sola esclusione dell’intermediario) devono trasmettere il FIR digitale al RENTRI, tramite i sistemi in dotazione, nelle tempistiche previste per l’annotazione nel registro cronologico dei rifiuti: 48 ore dalla presa in carico per il destinatario e 10 giorni lavorativi per gli altri soggetti.
5. Invio a conservazione sostitutiva del FIR digitale
Anche il FIR digitale, così come il registro cronologico di carico e scarico, andrà posto in conservazione, con varie tempistiche e comunque almeno una volta all’anno.
