DM 127/2024 -“END OF WASTE INERTI”

Regolamento relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto di rifiuti inerti da costruzione-demolizione, inerti d’origine minerale

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 213 del 11 settembre 2024, il Decreto 28 giugno 2024, n. 127 del Ministro della Transizione Ecologica, titolato “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti in oggetto, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006. 

Contestualmente all’entrata in vigore del decreto, viene abrogato il precedente decreto 152/2022 (art 9) 

Il decreto, composto da 9 articoli e 3 allegati, contiene la procedura per la produzione di aggregati recuperati dai rifiuti inerti, stabilendo: 

 i rifiuti ammessi per la produzione di EoW (tabella 1), 

 le verifiche sui materiali in ingresso, 

 processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore, 

 requisiti di qualità dell’aggregato recuperato 

 norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato (tabella 4), viene confermata la norma UNI EN 13242:2008 

 norme tecniche di riferimento per l’utilizzo dell’aggregato recuperato (tabella 5), viene prevista la UNI EN 11531-1 Prospetto 4a-4b, in sostituzione alla Circolare MA 5205/2005 

 vengono previste le destinazioni d’uso dell’aggregato recuperato (allegato 2), 

 viene introdotta la Dichiarazione di Conformità DDC (allegato 3), da compilare per ogni lotto prodotto di aggregato riciclato ed inviare agli enti di competenza, 

 viene richiesta di dotarsi di un Sistema di Gestione (art 6) con riferimento alle procedure di conformità di cui all’allegato 1 al decreto. 

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Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto (ENTRO IL 25/03/2025), i produttori di aggregati recuperati (che svolgono pertanto operazione di recupero R5 dei rifiuti inerti) dovranno adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni;presentando all’autorità competente un aggiornamento dell’autorizzazione ordinaria o semplificata. 

Gli aggregati recuperati prodotti fino all’intervenuta efficacia dell’aggiornamento dell’autorizzazione potranno essere gestiti con riferimento all’attuale autorizzazione così come i nuovi criteri del DM 127/2024 si applicheranno ad autorizzazione aggiornata. 

Si dovrà invece conservare da subito i nuovi campioni di aggregato EOW destinati ad analisi (i campioni andranno poi sempre conservati per 1 anno al fine di consentire il ripetersi delle analisi), tale disposizione non è prevista per l’impresa dotata di un Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001) 

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